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Sez. 1, Sentenza n. 25133 del 13/05/2025 Cc. (dep. 08/07/2025) Rv. 288194-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interessato - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288194-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di esecuzione, sono "interessati", e, quindi, legittimati a partecipare al procedimento, i titolari di situazioni giuridiche soggettive astrattamente tutelabili nel processo di cognizione (persone offese, parti civili, terzi estranei titolari di diritti sui beni confiscati) che, in seguito ad una statuizione irrevocabile, abbiano subito un concreto pregiudizio che intendano rimuovere, o siano state private di un vantaggio correlato alla propria posizione processuale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il Consiglio Regionale, pur avendo adottato il provvedimento impugnato, non fosse legittimato a partecipare all'incidente di esecuzione che un ex consigliere regionale, condannato per il delitto di peculato, aveva promosso onde ottenere che la sospensione del vitalizio - disposta ex art. 28, comma secondo, n. 5, cod. pen., in seguito all'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici – non eccedesse l'ammontare indicato dall'art. 545, comma settimo, cod. proc. civ.).

Cod. Pen. art. 28 com. 2 lett. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 662, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)