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Sez. L, Sentenza n. 1661 del 10/03/1984 (Rv. 433724 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONI PROVINCIALI - VERBALE - ESECUTIVITÀ - SOPRAVVENIENZA DOPO LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433724-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONI PROVINCIALI - VERBALE - ESECUTIVITÀ - SOPRAVVENIENZA DOPO LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - NECESSITÀ.*

La completa transazione della controversia mediante processo verbale di conciliazione in Sede sindacale, reso esecutivo dal pretore, determina, ove intervenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio di legittimità, con conseguente dichiarazione - da parte della S.C. - di cessazione della materia del contendere. (V 3209/83, mass n 428115; (V 3092/83, mass n 428001; (V 636/83, mass n 425393).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)