Sez. L, Sentenza n. 3209 del 10/05/1983 (Rv. 428115 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - SOPRAVVENUTA CESSAZIONE PER INTERVENUTO ACCORDO TRANSATTIVO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO E RELATIVA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - SOPRAVVENUTA CESSAZIONE PER INTERVENUTO ACCORDO TRANSATTIVO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO E RELATIVA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SUSSISTENZA.*
Qualora, dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, la controversia sia definita con accordo transattivo ed il relativo documento negoziale venga depositato in cancelleria, la suprema Corte deve rilevare il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e dichiarare - in conformità alla richiesta dei difensori delle medesime - la cessazione della materia del contendere, ancorché non sia intervenuta una formale rinuncia. (Conf 3267/82, mass n 421225).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)