Sez. L, Sentenza n. 130 del 11/01/1986 (Rv. 443781 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - MANCANZA DI ATTO FORMALE - DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CON TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA DELLA TRANSAZIONE - DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - MANCANZA DI ATTO FORMALE - DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CON TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA DELLA TRANSAZIONE - DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
Qualora dopo la proposizione del ricorso per Cassazione la controversia sia definita con accordo transattivo stragiudiziale ed il relativo documento negoziale venga depositato in cancelleria, la S.C., pur in difetto di formale rinuncia, deve rilevare il sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e dichiarare la cessazione della materia del contendere. (V 1661/84, mass n 433724; (Conf 3209/83, mass n 428115; (Conf 3092/83, mass n 428001).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)