Sez. L, Sentenza n. 7338 del 10/12/1986 (Rv. 449393 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - IN PRIMO GRADO - ECCEZIONE RELATIVA SOLLEVATA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - COSTITUZIONE IN SECONDO GRADO DELLA PARTE INTERESSATA CONTUMACE NEL PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO - IRRILEVANZA - ECCEZIONI - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DIPENDENTE DA VIZI INERENTI ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - IN PRIMO GRADO - ECCEZIONE RELATIVA SOLLEVATA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - COSTITUZIONE IN SECONDO GRADO DELLA PARTE INTERESSATA CONTUMACE NEL PRECEDENTE GRADO DI GIUDIZIO - IRRILEVANZA - ECCEZIONI - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DIPENDENTE DA VIZI INERENTI ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE.*
L'Estinzione del giudizio ex art. 307 cod. proc. civ., sebbene operi di diritto, può essere dichiarata dal giudice soltanto se eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra istanza o difesa. Consegue che, se il processo non di meno prosegue nella contumacia della parte convenuta fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, quest'ultima, costituendosi per la prima volta in appello - salvo che la sua mancata partecipazione al giudizio sia dipesa da vizi inerenti alla Costituzione del rapporto processuale - non può più eccepire l'Estinzione verificatesi nel grado precedente, ma deve accettare il processo nello stato in cui si trova con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. (V 3604/84, mass n 435601).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)