diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4241 del 14/05/1997 (Rv. 504310 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Fatto interruttivo - Prosecuzione o riassunzione - Mancanza - Parte colpita dal fatto interruttivo - Situazione di assenza involontaria - Configurabilità - Conseguenze - Eccezione di estinzione - Proposizione nello stesso grado di giudizio - Onere - Esclusione - Proposizione dell'eccezione in grado di appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504310-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

In tema di estinzione del processo, quando all'interruzione operante di diritto come conseguenza di un fatto interruttivo non segua alcun atto di legittima riassunzione o prosecuzione del giudizio si verifica per la parte colpita da tale fatto una situazione di assenza involontaria, non idonea a determinare la preclusione alla proposizione dell' eccezione oltre lo stesso grado di giudizio, sicché, in detta ipotesi, tale eccezione può esser proposta per la prima volta con l'atto d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)