Sez. L, Sentenza n. 1987 del 27/04/1978 (Rv. 391351 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE DI FATTO QUALIFICANTI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO DI UN GIORNALISTA RADIOFONICO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE DI FATTO QUALIFICANTI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO DI UN GIORNALISTA RADIOFONICO.*
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile, se congruamente motivata, la valutazione da parte del giudice del merito delle circostanze di fatto che, in concreto, fanno rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro tipo di rapporto. (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito, con cui si e ravvisato il lavoro autonomo nel rapporto del giornalista radiofonico, che soleva procurarsi le notizie con mezzi propri, senza Obbligo di presenza o di dipendenza in redazione e venendo remunerato solo per le notizie effettivamente utilizzate, non ostando alla detta qualificazione il fatto che le prestazioni venivano eseguite con una certa continuita). (V 1066/75, mass n 374489).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)