Sez. L, Sentenza n. 1066 del 20/03/1975 (Rv. 374489 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO RAPPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO RAPPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, e censurabile in Sede di legittimita l'individuazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto per la definizione del rapporto stesso; mentre costituisce apprezzamento di fatto insindacabile, se immune da errori giuridici ed adeguatamente e logicamente motivata, la valutazione da parte del giudice di merito delle circostanze di fatto che, in concreto, fanno rientrare il caso controverso nell'uno o nell'altro tipo di rapporto. (V 1047/73, mass n 363489).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)