Sez. 2, Sentenza n. 72 del 08/01/1982 (Rv. 417763 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - MORTE DEL CONVENUTO - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - ATTO RELATIVO - CONTENUTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - MORTE DEL CONVENUTO - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - ATTO RELATIVO - CONTENUTO.*
A seguito dell'interruzione del processo per morte del convenuto, la validità della riassunzione nei confronti degli eredi postula che il relativo atto non si limiti ad un mero richiamo della citazione introduttiva (di primo grado o d'appello), come sufficiente nel diverso caso di riattivazione del procedimento fra gli stessi soggetti, ma contenga gli estremi della domanda proposta con quella citazione, e l'esposizione, sia pur sintetica, delle ragioni dedotte a suo fondamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)