Sez. 3, Sentenza n. 7417 del 16/12/1983 (Rv. 432019 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DELL'ATTORE - RIASSUNZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - MODALITÀ - CONTENUTO - PRECISA INDICAZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA IN SEDE DI COSTITUZIONE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DELL'ATTORE - RIASSUNZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - MODALITÀ - CONTENUTO - PRECISA INDICAZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA IN SEDE DI COSTITUZIONE - NECESSITÀ.*
Nel caso di morte della parte che ha promosso il giudizio, il ricorso per riassunzione del processo, ex art. 303 cod. proc. civ., proveniente dal convenuto, da notificarsi agli eredi della parte defunta, deve contenere la precisa indicazione della domanda riconvenzionale eventualmente proposta in Sede di Costituzione, a pena di inammissibilità della stessa, non essendo sufficiente allo uopo il generico richiamo alle eccezioni, deduzioni e difese già avanzate. (V 72/82, mass n 417763; (V 1861/78, mass n 391240).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)