Sez. 2, Sentenza n. 6883 del 22/11/1986 (Rv. 448987 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - ATTO DI - CONTENUTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - ATTO DI - CONTENUTO.*
A norma dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi di interruzione del processo per morte della parte รจ necessario che il ricorso in riassunzione contenga gli estremi della domanda ai fini di una valida ricostituzione del contraddittorio, posto che detto evento comporta esigenze di conoscenza per gli eredi, insussistenti, invece, allorquando, immutata la parte, l'evento interruttivo riguardi il procuratore. (V 7417/83, mass n 432019; (V 72/82, mass n 417763; (V 1861/78, mass n 391240).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)