Sez. U, Sentenza n. 2095 del 25/03/1986 (Rv. 445289 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONSORZI DI BONIFICA - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ASSORBIMENTO DEL CONSORZIO DA PARTE DELL'ENTE REGIONE - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONSORZI DI BONIFICA - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ASSORBIMENTO DEL CONSORZIO DA PARTE DELL'ENTE REGIONE - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*
Nella controversia promossa da un dipendente di consorzio di bonifica (nella specie, consorzio per la bonifica di latina), la giurisdizione del giudice ordinario, derivante dalla natura di ente pubblico economico di detto datore di lavoro e dal conseguente carattere privatistico del rapporto dedotto in causa, non resta esclusa dal sopravvenuto assorbimento del consorzio stesso da parte dell'ente regione, quando la domanda riguardi pretese attinenti esclusivamente al periodo di tempo anteriore a tale vicenda, e quindi si esaurisca nell'ambito di quel rapporto privatistico, prima della sua trasformazione in rapporto di pubblico impiego. (V 2873/84, mass n 434926; (V 596/79, mass n 396732).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)