Sez. U, Sentenza n. 8573 del 23/08/1990 (Rv. 468992 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO IN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CAUSA PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO IN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CAUSA PENDENTE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
La trasformazione del rapporto di lavoro privatistico in rapporto di pubblico impiego, sopravvenuta (nella specie, per effetto della legge 24 dicembre 1979 n. 653) all'instaurazione del giudizio, non è idonea, stante il principio della perpetuatio iurisdictionis, a devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la causa già incardinata presso il giudice ordinario, il cui potere di cognizione permane, comunque, con riguardo a pretese che, attenendo esclusivamente al periodo anteriore alla detta trasformazione, si esauriscono nell'ambito dell'originario rapporto privatistico. (V 2095/86, mass n 445289; (V 1099/86, mass n 444599; (V 3019/84, mass n 435059).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 653
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)