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Sez. 1, Sentenza n. 3063 del 19/05/1995 Cc. (dep. 04/07/1995) Rv. 202083 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Provvedimenti in materia di ammissione del lavoro all'esterno - Ricorribilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202083-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di ammissione al lavoro all'esterno, in quanto esso ha natura amministrativa, né può farsi rientrare nell'ambito degli atti che incidono comunque sulla libertà personale, ricorribili ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)