Sez. 1, Sentenza n. 20171 del 10/02/2009 Cc. (dep. 13/05/2009) Rv. 244066 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimento del magistrato di sorveglianza di revoca dell'ammissione del detenuto al lavoro all'esterno - Reclamo al tribunale di sorveglianza - Ammissibilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È inammissibile, per difetto di concretezza d'interesse all'impugnazione, il ricorso del pubblico ministero per abnormità del provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza ha annullato la revoca dell'ammissione del detenuto al lavoro all'esterno, adottata, in difetto di potere, dal magistrato di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 21 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)