Sez. L, Sentenza n. 3544 del 26/05/1986 (Rv. 446478 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO AI COMPENSI AGGIUNTI PREVISTI DA CONTRATTI COLLETTIVI NON APPLICABILI ALLE PARTI - DIVIETO - LIMITI - FATTISPECIE - RELATIVI AI GUARDABARRIERE DELLA SOCIETÀ DELLE FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO AI COMPENSI AGGIUNTI PREVISTI DA CONTRATTI COLLETTIVI NON APPLICABILI ALLE PARTI - DIVIETO - LIMITI - FATTISPECIE - RELATIVI AI GUARDABARRIERE DELLA SOCIETÀ DELLE FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA.*
Non avendo la funzione di ragguagliare la retribuzione alle esigenze vitali del lavoratore ed essendo riservati all'autonomia contrattuale, i compensi aggiuntivi previsti, ad integrazione dei minimi salariali, da un contratto collettivo non applicabile alle parti non possono essere estesi automaticamente al lavoratore in forza del semplice carattere retributivo di essi, ma, essendo in tal caso la disciplina collettiva utilizzabile solo come parametro, possono essere presi in esame unicamente quale mezzo al fine della Determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva ritenuto che ai guardabarriere della società delle ferrovie complementari della Sardegna spettasse, dall'1 gennaio 1969, una retribuzione pari al 77 per cento di quella corrisposta - secondo l'accordo aziendale 22 ottobre 1977 - ai manovali in servizio nella stessa società ed aveva altresì stabilito - con statuizione censurata dalla S.C. - che la retribuzione da prendere a base del calcolo di detta percentuale dovesse comprendere anche le indennità di "incentivo" e di "mansione"). (V 290/84, mass n 432568; (Conf 6734/81, mass n 417620).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)