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Sez. L, Sentenza n. 290 del 13/01/1984 (Rv. 432568 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - DISCIPLINA COLLETTIVA ADOTTATA COME PARAMETRO - APPLICAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432568-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - DISCIPLINA COLLETTIVA ADOTTATA COME PARAMETRO - APPLICAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE.*

In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost., la disciplina collettiva adottata come parametro non può trovare applicazione automatica, soprattutto per quanto concerne speciali istituti retributivi riservati all'autonomia contrattuale (come i compensi aggiuntivi, integrativi dei minimi salariali, o la quattordicesima mensilità), benché l'esame di tali istituti sia possibile quale mezzo al fine della Determinazione della giusta retribuzione ai sensi della norma costituzionale. (V 4514/79, mass n 401019; (V 3235/78, mass n 392680).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)