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Sez. 2, Sentenza n. 11253 del 26/02/2026 Ud. (dep. 25/03/2026) Rv. 289682-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Attività di sfruttamento posta in essere ai danni di lavoratori, costretti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle dovute, orari eccedenti i limiti imposti e condizioni particolarmente gravose - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289682-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE

E' configurabile il delitto di estorsione, e non quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis cod. pen., nel testo novellato dall'art. 1 legge 29 ottobre 2016, n. 199, nel caso in cui, all'attività di sfruttamento posta in essere ai danni di lavoratori, costretti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle dovute, orari eccedenti i limiti imposti e condizioni particolarmente gravose, consegua la realizzazione, da parte del soggetto agente, di un ingiusto profitto, costituito dalla corresponsione di retribuzioni di minore importo e dalla fruizione di tempi

lavorativi maggiorati, oltre che dall'omesso versamento delle retribuzioni arretrate in caso di licenziamento o dimissioni, con corrispettivo danno per il lavoratore, deprivato di retribuzioni migliori e di condizioni cui avrebbe avuto diritto.

Cod. Pen. art. 603 bis, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 29/10/2016 num. 199 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)