Sez. 4, Sentenza n. 2573 del 05/12/2023 Ud. (dep. 22/01/2024) Rv. 285681-01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro - Indici di cui all'art. 603-bis, comma terzo, cod. pen. - Retribuzione "sproporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato" - Nozione - Criteri.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1, ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno.
Cod. Pen. art. 603 bis com. 3 lett. 1, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)