Sez. 5, Sentenza n. 11331 del 10/12/2019 Cc. (dep. 03/04/2020) Rv. 279041 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Presupposto del sicuro ravvedimento - Inadempimento delle obbligazioni civili - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
In tema di liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali.(Fattispecie in cui la Corte ha confermato il rigetto del beneficio per insussistenza del requisito del sicuro ravvedimento, nei confronti di un condannato per reati di stampo mafioso che, pur avendo mantenuto, nel corso dell'esecuzione della pena, regolare condotta e fruito positivamente di benefici penitenziari, non aveva mai intrapreso attività retribuita, né dimostrato fattivo interessamento in tal senso, a fronte di un reddito che non gli consentiva di adempiere alle obbligazioni civili).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)