Sez. 1 - , Sentenza n. 19854 del 22/06/2020 Cc. (dep. 02/07/2020) Rv. 279321 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Collaboratori di giustizia - Mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato - Riconoscimento del beneficio - Ostatività - Esclusione - Rilevanza in rapporto al complessivo giudizio sul ravvedimento del detenuto - Sussistenza.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
Ai fini della concessione della liberazione anticipata ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione – quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonchè il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio – ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 com. 4 CORTE COST., Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)