Sez. 3, Sentenza n. 6863 del 06/05/2003 (Rv. 562674 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti - Efficacia di sentenza di condanna nel giudizio civile - Esclusione - Accertamento autonomo dei fatti in detto giudizio - Necessità - Valutazione da parte del giudice civile anche di detta sentenza penale - Ammissibilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445 nuovo cod. proc. pen. (patteggiamento) non ha, nel giudizio civile, la efficacia di una sentenza di condanna. Pertanto il giudice civile deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente dal giudice penale, pur non essendogli precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche detta sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)