Sez. L, Sentenza n. 9976 del 08/10/1998 (Rv. 519536 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti - Efficacia nel giudizio civile - Esclusione - Accertamento autonomo dei fatti in detto giudizio civile - Ammissibilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445 nuovo cod. proc. pen. (patteggiamento) non ha effetto nel giudizio civile, ma non impedisce che nello stesso si proceda, ai fini della relativa decisione, all'accertamento autonomo dei fatti illeciti oggetto del giudizio penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)