Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007 (Rv. 596445 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti - Efficacia di sentenza di condanna nel giudizio civile - Esclusione - Accertamento autonomo dei fatti in detto giudizio - Necessità - Valutazione da parte del giudice civile anche di detta sentenza penale - Ammissibilità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (cd. "patteggiamento") non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna. Pertanto, il giudice civile deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente, pur non essendogli precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)