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Sez. L, Sentenza n. 16900 del 10/08/2016 (Rv. 640924 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Decadenza dall'azione disciplinare ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Data di emissione della contestazione - Rilevanza - Ritardo nella comunicazione all'incolpato - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2016-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640924-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini della decadenza dall'azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l'amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell'atto di contestazione, assumendo rilievo l'eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)