Sez. L, Sentenza n. 12213 del 14/06/2016 (Rv. 640390 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termini iniziali e finali - Carattere perentorio - Per attività endoprocedimentali - Natura ordinatoria - Inosservanza dei termini di cui agli art. 55, comma 4, del d.lgs n. 165 del 2001 e 24, comma 4 bis del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995 - Decadenza dell'azione disciplinare - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A., nella vigenza del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995, come modificato dall'art. 12 del successivo c.c.n.l. 12 giugno 2003, solo il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare sono perentori, mentre quelli endoprocedimentali hanno carattere ordinatorio ancorché debbano essere applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, sicché l'inosservanza del termine previsto dall'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 per la trasmissione degli atti all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di appartenenza del dipendente, che ravvisi fatti non rientranti nella propria competenza, nonché di quello di cinque giorni, di cui al comma 4 bis all'art. 24 del c.c.n.l. citato, per l'ipotesi in cui il responsabile della struttura si avveda nel corso del procedimento innanzi a lui avviato di una diversa e più grave rilevanza dei fatti contestati, non determinano la decadenza dall'azione disciplinare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Contr. Coll. 16/05/1995 art. 24 bis com. 4, Contr. Coll. 12/06/2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)