diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3339 del 07/04/1987 (Rv. 452384 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE - OMESSA INDICAZIONE DA PARTE DELLO STESSO PROPONENTE - CARATTERE PURO E SEMPLICE DELLA PROPOSTA - CONFIGURABILITÀ - REVOCABILITÀ - RICORSO AD ALTRI MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 1331, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452384-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - PROPOSTA IRREVOCABILE - TERMINE - OMESSA INDICAZIONE DA PARTE DELLO STESSO PROPONENTE - CARATTERE PURO E SEMPLICE DELLA PROPOSTA - CONFIGURABILITÀ - REVOCABILITÀ - RICORSO AD ALTRI MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 1331, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DIVIETO.*

Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329, primo comma, cod. civ., costituendo elemento essenziale della proposta irrevocabile, deve essere fissato dallo stesso proponente: in Mancanza di tale Determinazione, la proposta, dovendo considerarsi pura e semplice, è revocabile, a norma dell'art. 1328, primo comma, cod. civ., finché il contratto non sia concluso. Nè, per ritenere il carattere irrevocabile della proposta, può farsi ricorso ad altri meccanismi di Determinazione del termine predisposti nel codice civile, come quello dettato in materia di opzione dall'art. 1331, secondo comma, non richiamabile analogicamente, data la sua natura di eccezione al principio generale di revocabilità della proposta (art. 1328). (V 5910/83, mass n 430752; (V 3177/76, mass n 381957; (V 3309/75, mass n 377433; (V 2103/75, mass n 375843; (V 1650/71, mass n 352086; (V 827/65, mass n 311574; (Conf 1011/81, mass n 411539; (contra 3781/74, mass n 372288; (contra 1060/65, mass n 312053).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)