Sez. 3, Sentenza n. 4071 del 03/04/1992 (Rv. 476565 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Disciplina transitoria | Famiglia costituita anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 - Beni acquistati separatamente dai coniugi nel primo biennio di applicazione della legge - Comunione legale - Decorrenza - Condizioni - Vendita al terzo del fondo rustico nel biennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 - Comunicazione della dichiarazione di riscatto entro lo stesso periodo - Esercizio dell'azione di riscatto da parte del titolare del diritto di prelazione - Successiva azione di accertamento del suo diritto nei confronti del terzo acquirente - Proposizione dell'azione anche nei confronti del coniuge del terzo acquirente - Esclusione.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Disciplina transitoria
Per la famiglia già costituita alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228 comma primo della legge, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimoni del coniuge che li ha acquistati; conseguentemente il titolare del diritto di prelazione agraria, che, dopo avere esercitato il riscatto del fondo venduto senza la prescritta "denuntiatio", intende chiedere l'accertamento giudiziale del suo diritto, non deve agire anche contro il coniuge dell'acquirente del fondo, se la vendita è stata stipulata in detto biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e la dichiarazione di riscatto è stata comunicata nello stesso periodo, atteso che, in tale ipotesi, il fondo non è mai entrato in comunione dei coniugi.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)