Sez. 1, Sentenza n. 9913 del 12/11/1996 (Rv. 500515 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Accertamento delle violazioni sanzionate con il pagamento di una somma di denaro - Competenza dei vigili della polizia municipale - Sussistenza - Legge Regione Veneto n. 24 del 1988 - Previsione di specifica competenza all'accertamento da parte della giunta provinciale e di funzionari all'uopo incaricati - Esclusione della competenza della polizia municipale - Insussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
In virtù del combinato disposto degli artt. 13 della legge n. 689 del 1981 e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della polizia municipale sono competenti all'accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative. Pertanto, con la specifica competenza della giunta provinciale e dei funzionari da essa "all'uopo incaricati", prevista dall'art. 13 della legge Regione Veneto n. 24 del 1988 per la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni della stessa legge regionale, necessariamente concorre quella generale di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (fra cui i vigili della polizia municipale), prevista dalla menzionata normativa statale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 07/03/1986 num. 65 art. 1, Legge Reg. Veneto 03/05/1988 num. 24 art. 13, Legge Reg. Veneto 03/05/1988 num. 24 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)