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Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 15/03/2001 (Rv. 544792 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Violazioni di norme in materia di circolazione stradale - Potere di accertamento dei vigili della Polizia municipale - Limiti - Ambito territoriale comunale - Necessità dell'autorizzazione del Prefetto - Esclusione - Motivo.
Stato
decisa il 2001-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544792-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

Ai sensi dell'art. 12 cod. stradale l'espletamento dei servizi di Polizia stradale compete al corpo di Polizia municipale nell'ambito del territorio comunale, anche se fuori dal centro abitato, e, quindi, pur spettando al Ministero dell'interno il coordinamento dei servizi ex art. 11 cod. stradale, nessuna autorizzazione da parte del Prefetto è necessaria per consentire alla Polizia locale l'accertamento delle violazioni nel territorio di sua competenza, non essendovi alcun potere gerarchico dell'Amministrazione centrale nei confronti dei corpi della Polizia municipale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 11 com. 3, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 11 com. 3, Cod. Strada art. 12 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 12 com. 1, Legge 07/03/1986 num. 65 art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)