Sez. 1, Sentenza n. 11183 del 22/08/2001 (Rv. 549028 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Atti di accertamento di violazioni del Codice Stradale - Potere di accertamento della polizia municipale - Limiti - Ambito territoriale - Necessità dell'autorizzazione del Prefetto - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Rientra nei compiti della polizia municipale, e non necessita, perciò, dell'autorizzazione del Prefetto, l'accertamento dell'infrazione al cod. strad. consumata in territorio comunale, anche se fuori del centro abitato, poiché le disposizioni del C.S., che attribuiscono al Ministero dell'interno il potere di coordinamento dei servizi di polizia stradale non sottraggono le relative competenze ai comuni, ai quali sono attribuite, dall'art. 18 del d.P.R. n. 616 del 77, le funzioni relative alla materia della polizia locale urbana e rurale che si svolgono nell'ambito del territorio comunale.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 11, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 11, Cod. Strada art. 12, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 03/07/1986 num. 65 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)