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Sez. 1, Sentenza n. 3918 del 09/07/1979 (Rv. 400379 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA FALSITA - EQUIPARAZIONE ALLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FALSITA - CONDIZIONE - PROVENIENZA DALLA PARTE UTILIZZANTE LA PROVA A PROPRIO FAVORE.*
Stato
decisa il 1979-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400379-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA FALSITA - EQUIPARAZIONE ALLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FALSITA - CONDIZIONE - PROVENIENZA DALLA PARTE UTILIZZANTE LA PROVA A PROPRIO FAVORE.*

Al fine della proponibilita dell'impugnazione per revocazione, il riconoscimento della falsita della prova, che l'art 395 n 2 cod proc civ equipara alla dichiarazione giudiziale della falsita medesima, e quello proveniente dalla parte che ha utilizzato la prova a proprio favore, e non anche, pertanto, quello proveniente dal suo autore, rimasto estraneo al processo, ancorche interessato al contenuto della prova stessa. (V 426/75, mass n 373685).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)