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Sez. U, Sentenza n. 9098 del 03/05/2005 (Rv. 580710 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Decisioni del Consiglio nazionale forense - Revocazione ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ. - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580710-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ex art. 395, n. 2 cod. proc. civ., il riconoscimento della falsità della prova, equiparato alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima, è solo quello proveniente dalla parte in favore della quale la prova stessa è stata utilizzata nella definizione del giudizio e non anche quello proveniente dal suo autore che sia rimasto, tuttavia, estraneo al giudizio, ancorché interessato alla definizione dello stesso, (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del C.N.F., che aveva ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, non integrando l'ipotesi del riconoscimento della falsità della prova le dichiarazioni rese in giudizio e poi successivamente modificate di altro avvocato, che non era stato parte nel procedimento disciplinare).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)