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Sez. 3, Sentenza n. 22066 del 25/03/2003 Ud. (dep. 20/05/2003) Rv. 225325 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE | Assistenza di un familiare o psicologico - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225325-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE

In tema di prova testimoniale, l'assistenza dei familiari o di un esperto in psicologia infantile all'esame testimoniale del minore è facoltativa e non obbligatoria (art. 498, comma n. 4 cod.proc.pen.) né è imposta dall'art. 609 decies cod.pen., che ha la diversa finalità di assicurare alla parte offesa minorenne una adeguata assistenza affettiva e psicologica durante tutto il corso del procedimento, né dalle disposizioni degli artt. 392, comma 1 bis, 398, comma 3 bis e 473 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 498 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 decies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 com. 3 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 398 com. 3 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 473, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)