Sez. 3, Sentenza n. 20252 del 16/04/2009 Ud. (dep. 14/05/2009) Rv. 243629 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE | Assistenza affettiva e psicologica del minore prevista dall'art. 609 decies cod. pen. - Persone idonee ammesse dall'autorità giudiziaria - Incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone - Esclusione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE
Non v'è incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per le "persone idonee" indicate dal minore ed ammesse dall'autorità giudiziaria procedente a presenziare al suo esame (art. 609 decies, cod. pen.), in quanto hanno la funzione di assicurare l'assistenza affettiva e psicologica del minore stesso. (Fattispecie nella quale l'assistenza era curata da una psicomotricista - logopedista che aveva seguito la vittima per problemi legati al bilinguismo ed all'obesità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 decies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 126, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)