Sez. 3, Sentenza n. 1111 del 11/04/1972 (Rv. 357534 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SPETTANZA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO AL DETENTORE DEL BENE DANNEGGIATO - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SPETTANZA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO AL DETENTORE DEL BENE DANNEGGIATO - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 2043 cod civ il diritto al risarcimento spetta soltanto a colui che per effetto dell'altrui fatto illecito ha subito una menomazione della propria sfera patrimoniale, ma non e necessario che il soggetto sia titolare del diritto di proprieta o di altro diritto reale sul bene danneggiato, essendo sufficiente anche la sua semplice detenzione. Peraltro, non sussistendo tra la perdita, totale o parziale, del bene ed il patrimonio del suo detentore quella immediata e diretta correlazione, che si riscontra per il proprietario, la sola detenzione non e sufficiente ad affermare la esistenza di un danno risarcibile e, quindi, si deve determinare in concreto se e come il danno arrecato alla cosa detenuta abbia - per particolari circostanze di fatto o di diritto - inciso negativamente nella sfera patrimoniale del detentore. (V 2335'65; 1643'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)