Sez. 3, Sentenza n. 1174 del 25/03/1977 (Rv. 384840 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - PROPRIETA DELLA COSA DANNEGGIATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - PROPRIETA DELLA COSA DANNEGGIATA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Anche colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa puo, dal danneggiamento di questa, risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'Esercizio di quel potere. Non vi e, cioe, necessaria identita fra il titolo al risarcimento del danno ed il titolo giuridico di proprieta: di conseguenza, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non e necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo. (Conf 2184/72, mass n 359449; (Conf 1111/72, mass n 357534; (contra 3904/68, mass n 337407).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)