Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 03/12/2004 (Rv. 579394 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Sentenza di condanna dell'amministrazione finanziaria - Procedimento di esecuzione - Domanda del contribuente di compensazione del credito da giudicato con propri debiti sopravvenuti - Conseguenze - Adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato - Momento perfezionativo - Individuazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, nel caso in cui, nel corso del procedimento di esecuzione di una sentenza di condanna dell'amministrazione passata in giudicato, il contribuente proponga domanda di compensazione del credito da giudicato con debiti fiscali sopravvenuti, deve ritenersi che l'adempimento dell'obbligo derivante dalla sentenza si perfezioni con l'adozione, da parte dell'ufficio tributario, del provvedimento di accettazione - esplicita o implicita - della suddetta domanda, che è produttivo dell'effetto giuridico di compensazione, restando irrilevanti, al fine di tale adempimento, i successivi comportamenti degli organi della riscossione necessari per la mera esecuzione dell'effetto di compensazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)