Sez. 5, Sentenza n. 22872 del 25/10/2006 (Rv. 595451 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Principio di compensazione - Presenza nell'ordinamento tributario anche anteriormente all'approvazione della legge n. 212 del 2000 - Applicazione - Operatività "de iure".
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, facendo applicazione del principio di compensazione, presente nell'ordinamento tributario anche prima dell'espresso riconoscimento contenuto nell'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ove si ritenga che la tassazione separata di acconti ricevuti per opere con tempo di esecuzione ultrannuale abbia comportato, in applicazione del criterio di progressività, una imposizione complessiva minore di quella dell'intero corrispettivo contrattuale, occorre comunque sottrarre a tale importo la somma di quelli già corrisposti in sede di fatturazione degli stati di avanzamento. Il principio di compensazione è operativo "de iure", non potendosi considerare l'esercizio del potere regolamentare del Ministro in materia, previsto al comma 6 del detto art. 8, condizione necessaria per l'operatività della compensazione stessa, atteso che con tale previsione viene attribuita all'amministrazione finanziaria la sola possibilità di regolarne l'applicazione, sicché, in difetto di una specifica disciplina normativa, trovano applicazione i principi dettati dal codice civile (art. 1241 e seguenti).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)