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Sez. U, Sentenza n. 21272 del 15/10/2010 (Rv. 615056 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Decisioni del Consiglio nazionale forense - Revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - Termine per la proposizione del relativo giudizio - Individuazione - Trenta giorni dalla notificazione d'ufficio della decisione ai sensi dell'art. 56, primo comma, r.d.l. n. 1578 del 1933 - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615056-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., il termine per la proposizione del giudizio è di trenta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio nazionale forense all'interessato effettuata a norma dell'art. 56, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Infatti, mentre per l'individuazione del termine (trenta giorni) e per la relativa decorrenza (dalla notificazione della sentenza) occorre fare riferimento, in assenza di norme derogatorie contenute nel citato art. 56, alle disposizioni comuni dettate dal codice di rito civile (rispettivamente, artt. 325, primo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ.), quanto al "dies a quo" da cui far decorrere il termine di decadenza, deve trovare applicazione la regola, non limitata soltanto al giudizio di Cassazione, posta dal primo comma dello stesso art. 56, che fissa come "dies a quo" quello della notificazione della decisione direttamente all'interessato da parte del Consiglio nazionale forense, in deroga all'art. 285 cod. proc. civ., che prevede la notificazione della sentenza ad istanza di parte.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)