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Sez. 6, Sentenza n. 11599 del 13/03/2007 Ud. (dep. 19/03/2007) Rv. 236151 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità oggettiva del dichiarato - Valutazione unitaria - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236151-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)