Sez. 4, Sentenza n. 1956 del 01/08/1996 Cc. (dep. 12/10/1996) Rv. 205937 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata di correo - Valutazione preliminare della attendibilità del soggetto chiamante e poi della attendibilità della dichiarazione - Necessità - Frazionamento e valutazione autonoma di ogni singola dichiarazione - Necessità - Inattendibilità del dichiarante desunta dalla inattendibilità della singola dichiarazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Nel valutare la chiamata di correo ai fini dell'emissione del provvedimento coercitivo il giudice deve in primo luogo verificare l'attendibilità del soggetto e successivamente l'attendibilità della dichiarazione. A tal fine ogni singola dichiarazione deve essere considerata autonomamente e vagliata alla luce delle specifiche motivazioni che possono averla dettata e così come dalla attendibilità del soggetto non discende automaticamente quella della dichiarazione, così dalla inattendibilità della seconda non necessariamente è dato desumere la inaffidabilità complessiva del dichiarante. È perciò legittimo il frazionamento delle dichiarazioni del chiamante e la autonoma valutazione di ciascuna di esse. La dichiarazione attendibile proveniente da soggetto attendibile costituisce così il nucleo essenziale dell'indizio di colpevolezza e i necessari riscontri sono finalizzati a verificarne la gravità ai fini dell'emissione della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)