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Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 17/05/2011 Cc. (dep. 19/05/2011) Rv. 250244 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Credibilità soggettiva - Attendibilità oggettiva - Valutazione unitaria - Necessità - Giudizio sulla credibilità soggettiva - Funzione.
Stato
decisa il 2011-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250244-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

Il giudizio sulla credibilità soggettiva nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante ha la propensione a mentire, si impone la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)