Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 17/05/2011 Cc. (dep. 19/05/2011) Rv. 250244 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Credibilità soggettiva - Attendibilità oggettiva - Valutazione unitaria - Necessità - Giudizio sulla credibilità soggettiva - Funzione.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
Il giudizio sulla credibilità soggettiva nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante ha la propensione a mentire, si impone la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)