Sez. 2, Sentenza n. 1586 del 15/11/1965 Ud. (dep. 25/01/1966) Rv. 100278 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO.*
Agli effetti dell'art 62, n 4, cod pen, la entita del danno deve essere valutata innanzitutto con riferimento alla consistenza ed al valore della cosa, cioe secondo un criterio oggettivo; il criterio soggettivo, che riguarda le condizioni economiche della persona offesa, ha carattere sussidiario, e viene quindi in considerazione solo quando, pur essendo la cosa per se stessa di valore tenue, la sua perdita possa rappresentare un pregiudizio rilevante per l'offeso a causa delle condizioni particolarmente disagiate del medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)