Sez. 1, Sentenza n. 2195 del 24/03/2000 Cc. (dep. 23/05/2000) Rv. 216090 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Disciplina speciale per i collaboratori di giustizia - Obbligo per il P.M. di sospensione dell'esecuzione indipendentemente dai limiti e dai divieti di cui all'art. 656 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La speciale disciplina derogatoria e premiale, prevista in materia di misure alternative alla detenzione dall'art. 13-ter D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82, per i collaboratori di giustizia, non comporta l'automatico obbligo per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena detentiva, a prescindere dai limiti e dai divieti fissati dall'art. 656, commi quinto e nono, cod. proc. pen., per l'esercizio della relativa potestà sospensiva. (Fattispecie nella quale l'interessato risultava essere stato condannato, per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, alla pena di otto anni di reclusione, onde, a norma dell'art. 656, commi quinto e nono, cod. proc. pen., non sussistevano i presupposti per la sospensione dell'esecuzione in attesa della pronuncia del tribunale di sorveglianza sulla domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta). (Conf. Sez. I, c.c. 27 marzo 2000 n. 2270, Iero, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)