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Sez. 5, Sentenza n. 18071 del 08/02/2010 Ud. (dep. 12/05/2010) Rv. 247142 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione della prescrizione - Differimento dell'udienza determinato dalla scelta del difensore di aderire a manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali - ApplicabilitĂ  del limite di sessanta giorni di cui all'art. 159 comma primo, n. 3, cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247142-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore, di sessanta giorni ritenuto adeguato in relazione alle esigenze anche organizzative dell'Ufficio procedente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)