Sez. 3, Sentenza n. 4071 del 17/10/2007 Ud. (dep. 28/01/2008) Rv. 238544 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del corso della prescrizione - Termine di giorni sessanta - Applicazione - Casi.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di cause di estinzione del reato, la limitazione a sessanta giorni (art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.), oltre al "tempo dell'impedimento", del periodo che può essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescrizione, trova applicazione esclusivamente per i rinvii di udienza determinati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non anche per i rinvii di udienza concessi a seguito di una richiesta dell'imputato o del suo difensore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che dovesse ritenersi sospeso il corso della prescrizione per l'intero periodo di differimento dell'udienza e non per soli sessanta giorni, in un caso in cui l'accoglimento della richiesta di rinvio del difensore era stata motivata dall'adesione all'agitazione della categoria professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 159 com. 3 n. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)