Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/02/2015 Cc. (dep. 20/03/2015) Rv. 263052 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Sospensione della prescrizione - Differimento dell'udienza determinato dalla scelta del difensore di aderire all'astensione proclamata dalle Camere penali - Limite massimo della sospensione non superiore a sessanta giorni di cui all'art. 159 comma primo, n. 3, cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE
In tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)