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Sez. U, Sentenza n. 5040 del 11/03/2004 (Rv. 571032 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Violazioni - Sanzioni amministrative - Controversie - Giurisdizione, ex art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 203 del 1998, con decorrenza 1 aprile 1998 - Ripartizione tra il giudice ordinario e le commissioni tributarie - Criterio - Violazioni di norme tributarie - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Adozione, da parte del comune, della forma dell'ordinanza-ingiunzione - Errata indicazione, nel provvedimento, dell'organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571032-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni amministrative per violazioni riguardanti l'effettuazione della pubblicità è suddivisa, a decorrere dall'1 aprile 1998 - ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato, da ultimo, con la detta decorrenza, dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 -, tra il giudice ordinario (davanti al quale il procedimento è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689) e, in caso di "violazioni delle norme tributarie", le commissioni tributarie. Ne consegue che, qualora la norma violata abbia la detta natura, come (nella fattispecie) l'art. 15, comma 4, del citato d.lgs. n. 507 del 1993, la giurisdizione è inderogabilmente devoluta alle commissioni tributarie, non assumendo rilievo, in contrario, né l'adozione, da parte del comune, della forma dell'ordinanza - ingiunzione ex legge n. 689/81 (anziché del procedimento di irrogazione stabilito dall'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), né l'errata indicazione, in tale provvedimento, dell'organo giurisdizionale (giudice ordinario) davanti al quale proporre l'impugnativa (potendo tale errore tutt'al più incidere sulla decorrenza del termine per impugnare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/06/1998 num. 203 art. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)