diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 04)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Utilizzabilità ai fini della decisione - Presupposti - Modalità - Ordine di produzione del giudice - Ammissibilità. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666889-04

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)